I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni:

  • a)il numero di serie;
  • b)la categoria di posto;
  • c)il corrispettivo;
  • d)il corrispettivo per l'eventuale prevendita;
  • e)la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e' apposto prima del rilascio del titolo. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.

Testo vigente dal 19 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69~art3 · fonte del testo