Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale. Per ciascuna manifestazione e' redatto un singolo prospetto. Prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della societa' o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonche' i dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell'inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonche' la quantita' complessiva dei titoli emessi. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento da' diritto di assistere, della quantita' dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all'articolo 1 si avvalgono di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione iniziale dell'esercizio successivo. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti e' ritirata, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Resta fermo l'obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli certificati con i titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli articoli 3 e 4, nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

Testo vigente dal 19 aprile 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69~art5 · fonte del testo