Il primo comma dell'art. 26 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.". Il terzo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.". Il quinto comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'.".

Testo vigente dal 6 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671~art5 · fonte del testo