Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 201)). La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.

Testo vigente dal 24 novembre 2007

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1996 al 24 novembre 2007. 34 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4. tolto: Le caldaie, con i requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard, possono recare le indicazioni specifiche di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 201. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660~art6 · fonte del testo