Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformita' delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6; Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le modalita' e la documentazione indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni rinnovabile, puo' essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi piu' i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente regolamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali revoche.

Testo vigente dal 27 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660~art10 · fonte del testo