La conformita' delle caldaie fabbricate in serie e' attestata mediante l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III e la dichiarazione di conformita' al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV. Per la valutazione dei requisiti di conformita' delle caldaie a combustibile gassoso si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e ogni altra misura adottata in attuazione di norme comunitarie. Le procedure per l'attestazione di conformita' dei rendimenti delle caldaie possono essere eseguite contestualmente alla procedura per l'attestazione di conformita' ai requisiti in materia di sicurezza adottati ai sensi del comma 2.

Testo vigente dal 27 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660~art8 · fonte del testo