Art. 24 — Retribuzione di risultato
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio ((2022-2024)), la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri:
- a)per i prefetti: fino a un massimo di 100;
- b)per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
- c)per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Testo vigente dal 4 dicembre 2025
