Art. 17 — Retribuzione di risultato
All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003: anno 2002:
- a)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100;
- b)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86,11;
- c)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 69,85;
- d)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 69,04;
- e)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 59,76;
- f)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 41,11;
- g)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 30,65; anno 2003:
- a)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100;
- b)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10;
- c)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20;
- d)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68;
- e)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28;
- f)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34;
- g)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52.
Testo vigente dal 10 settembre 2003
