All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003: anno 2002:

  • a)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100;
  • b)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86,11;
  • c)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 69,85;
  • d)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 69,04;
  • e)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 59,76;
  • f)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 41,11;
  • g)posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 30,65; anno 2003:
  • a)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100;
  • b)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10;
  • c)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20;
  • d)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68;
  • e)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28;
  • f)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34;
  • g)posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52.

Testo vigente dal 10 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252~art17 · fonte del testo