[1]((Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, sono incrementati: - per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; - per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.)) ((A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':)) (( ========================================================= | Ambasciatore | 8.524,04 € | +=================================+=====================+ |Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €| +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €| +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere di Legazione | 63.155,13 €| +---------------------------------+---------------------+ |Segretario di Legazione | 48.314,87 €| +---------------------------------+---------------------+

[2])) ((Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.)) ((Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.)) ((Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice.)) ((Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.))

Testo vigente dal 3 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 2023 al 3 giugno 2026. 177 parole tolte, 168 parole aggiunte in 32 capoversi.

tolto: A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

tolto: Ambasciatore

tolto: 112.590,21 €

tolto: Ministro Plenipotenziario

tolto: 96.362,74 €

tolto: Consigliere d'Ambasciata

tolto: 75.396,39 €

tolto: Consigliere di Legazione

Mostra gli altri 24 capoversi cambiati

tolto: 59.081,30 €

tolto: Segretario di Legazione

tolto: 44.974,67 € A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordiaggiunto: Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, sono incrementati: - per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; - per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilita'tolto: :

tolto: Ambasciatore

tolto: 113.008,96 €

tolto: Ministro Plenipotenziario

tolto: 96.781,49 €

tolto: Consigliere d'Ambasciata

tolto: 75.815,14 €

tolto: Consigliere di Legazione

tolto: 59.500,05 €

tolto: Segretario di Legazione

tolto: 45.393,42 €aggiunto: , corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021. A decorrere dal 1° gennaio tolto: 2021 aggiunto: 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

tolto: Ambasciatore

tolto: 114.064 aggiunto: ========================================================= | Ambasciatore | 8.524,04 €

tolto: Ministro Plenipotenziario

tolto: 97.836 aggiunto: | +=================================+=====================+ |Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €

tolto: Consigliere d'Ambasciata

tolto: 76.870aggiunto: | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €

aggiunto: | +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere di Legazione

tolto: 60.555 aggiunto: | 63.155,13 €

aggiunto: | +---------------------------------+---------------------+ |Segretario di Legazione

tolto: 46.414 aggiunto: | 48.314,87 €aggiunto: | +---------------------------------+---------------------+

aggiunto: Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di … trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. tolto: Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di … cento del predetto indice. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma tolto: 6 aggiunto: 5 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, tolto: e successive modificazioni aggiunto: fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85~art17 · fonte del testo