Art. 34 — B i l a n c i o
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1994 al 30 ottobre 2010. 408 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:
tolto: a) sul totale delle attivita', al lordo delle poste rettificative, nonche' delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite: fino a L. 250.000.000 lo 0,5%; per il di piu' fino a L. 500.000.000 lo 0,25%; per il di piu' fino a L. 1.000.000.000 lo 0,125%; per il di piu' fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%; per il di piu' fino a L. 10.000.000.000 lo 0,025%; per il di piu' fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%; per il di piu' fino a L. 50.000.000.000 lo 0,006%; per il di piu' oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%;
tolto: b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15%; per il di piu' fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%; per il di piu' fino a L. 10.000.000.000 lo 0,02%; per il di piu' fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%; per il di piu' fino a L. 50.000.000.000 lo 0,0075%; per il di piu' oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%. Onorario minimo L. 1.000.000. Agli onorari previsti nel comma 1 e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda societa', enti od imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari e' applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%. Ai predetti onorari e' applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre piu' ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-10;645~art34 · fonte del testo
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