Art. 19 — I n d e n n i t a'
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1994 al 30 ottobre 2010. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Al dottore commercialista spettano le seguenti indennita':
tolto: a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessita':
tolto: 1) del dottore commercialista: L. 100.000 per ora o frazione di ora, L. 800.000 per l'intera giornata;
tolto: 2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione di ora, L. 270.000 per l'intera giornata;
tolto: b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000;
tolto: c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: L. 5.000 per ogni facciata;
tolto: d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000 a L. 200.000 mensili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-10;645~art19 · fonte del testo
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