Art. 33 — Impianto e tenuta di contabilità
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1994 al 30 ottobre 2010. 492 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per l'organizzazione e l'impianto di contabilita' competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'art. 24 tenuto conto delle difficolta', complessita' ed importanza dell'incarico. Per gli incarichi di tenuta di contabilita', compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari: Contabilita' ordinaria In alternativa:
tolto: a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da L. 3.000 a L. 6.000; per le rilevazioni che comportino piu' di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da L. 1.500 a L. 3.500;
tolto: b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da L. 1.800.000 a L. 4.000.000; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L. 4.000.000 a L. 9.000.000; oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da L. 200.000 a L. 350.000 ogni 100 rilevazioni. Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
tolto: c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale: fino a L. 300.000.000 tra l'1,5% ed il 2,5%; per il di piu' fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l'1,5%; per il di piu' fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075 e lo 0,25%; per il di piu' oltre L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,075%. Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) e' applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente. Onorario minimo mensile L. 150.000. Contabilita' semplificata fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 1.200.000 a L. 1.800.000; da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 1.600.000 a L. 3.000.000; da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 2.400.000 a L. 4.000.000; oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da L. 300.000 a L. 500.000 ogni 100 fatture e/o rilevazioni. Onorario minimo mensile L. 100.000. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra L. 200.000 e L. 600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-10;645~art33 · fonte del testo
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