Art. 5 — Tenuta e conservazione della documentazione contabile
I bollettari ed i documenti previsti dal presente decreto sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e conservati a norma dell'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo vigente dal 18 aprile 2002
