E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse. E' fatto altresi' divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica. La riproduzione in testi e riviste di documenti desunti dagli archivi elettronici e' consentita solo su espressa autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., nonche' gli estremi dell'atto autorizzativo. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Testo vigente dal 19 novembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634~art9 · fonte del testo