Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 che svolgono compiti di polizia, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati del centro limitatanente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto. Gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 non compresi nel comma 1 e quelli di cui alla categoria B del medesimo articolo possono accedere esclusivamente alle aggregazioni numeriche e statistiche estraibili dalla banca dati, nonche' alle informazioni contenute nelle sezioni "omologazioni", "immatricolazioni", "trasporto merci" ed "incidenti" dell'archivio nazionale dei veicoli, limitatamente a quelle che saranno rese disponibili dalla Direzione generale della M.C.T.C. all'atto della stipula delle singole convenzioni nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Queste ultime dovranno contenere l'elenco delle informazioni a cui il singolo utente potra' accedere. Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della M.C.T.C. La possibilita di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sara' valutata di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C. In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., acquisisce la piena ed esclusiva proprieta', sara' integralmente a carico dell'utente.

Testo vigente dal 19 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634~art8 · fonte del testo