L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

  • a)categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; societa' a prevalente partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici servizi;
  • b)categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.

Testo vigente dal 19 novembre 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634~art3 · fonte del testo