Il primo comma dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello".

Testo vigente dal 10 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63~art3 · fonte del testo