Art. 2
Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti: "Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30. Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
Testo vigente dal 10 marzo 1988
