L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Dotazione - Cali. - 1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa e' costituita da generi di monopolio, nonche' da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed e' consegnata al magazziniere a titolo di deposito. 2. Il magazziniere e' responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo e' compreso nel corrispettivo di appalto. 3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantita' debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di cio' viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".

Testo vigente dal 10 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63~art10 · fonte del testo