Art. 4
Nel primo comma dell'art. 31, alle parole "Direzione generale" sono aggiunte le seguenti "con le modalita' indicate nell'articolo precedente". Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra".
Testo vigente dal 10 marzo 1988
