Art. 8
L'art. 35 e' sostituito dal seguente: "Coadiutore del magazziniere. - 1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale. 2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato e' esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore. 3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operatore dei coadiutori".
Testo vigente dal 10 marzo 1988
