L'art. 36 e' sostituito dal seguente: "Conferimento per l'appalto al coadiutore. - 1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione puo' autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso. 2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianita' di servizio e dei requisiti prescritti, puo' subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente".

Testo vigente dal 10 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63~art9 · fonte del testo