Art. 14 — Autodisciplina
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1996 al 7 novembre 2003. 77 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne da' comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. La pronuncia dell'Autorita' e' comunicata alle parti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;627~art14 · fonte del testo
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