Art. 103

All'articolo 170 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1:
  • A)alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito dal <punto e virgola>;
  • B)e' aggiunta la seguente lettera: "c) delineatori di margine luminosi.";
  • b)Al comma 5 dopo le parole: "a luce gialla" e' aggiunta la seguente: "fissa" e in fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali di prescrizione necessari.";
  • c)Il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.";
  • d)Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" e' aggiunta la seguente: "fissa";
  • e)E' aggiunto in fine il seguente comma: "10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalita'. Non devono provocare abbagliamento.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art103 · fonte del testo