Art. 152

All'articolo 256 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 2, alla lettera b) le parole: "i rimorchi agricoli e" sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 113, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice";
  • b)Al comma 4), alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito dal seguente: <punto e virgola>; e' aggiunta infine la seguente lettera: "c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art152 · fonte del testo