Art. 152
All'articolo 256 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 2, alla lettera b) le parole: "i rimorchi agricoli e" sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 113, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice";
- b)Al comma 4), alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito dal seguente: <punto e virgola>; e' aggiunta infine la seguente lettera: "c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
