Art. 222
All'articolo 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1 dopo le parole: "sotto la vigilanza dell'organo procedente" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero puo' essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente";
- b)E' aggiunto in fine il seguente comma: "9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo e' realizzata con l'apposizione di uno o piu' fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: <Veicolo sottoposto a sequestro> e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
