Art. 172

All'articolo 308 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: " Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale";
  • b)Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole: "di concerto con il Ministro dell'interno" sono soppresse;
  • c)E' aggiunto in fine il seguente comma: "4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, cosi' da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art172 · fonte del testo