Art. 216
1. All'articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
- a)Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
