Art. 203

All'articolo 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Il segno di interpunzione <due punti> e' sostituito dal seguente: "punto" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento puo' essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalita' prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art203 · fonte del testo