Art. 124
All'articolo 211, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione:
- a)In fine il segno di interpunzione <punto> e' sostituito da <virgola> ed e' aggiunto il seguente periodo: "nonche' di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
