Art. 173
All'articolo 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.";
- b)Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di guida" sono soppresse;
- c)Al comma 4 dopo le parole: "gruppo sanguigno" sono aggiunte le seguenti: ", qualora annotato,".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
