Art. 173

All'articolo 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.";
  • b)Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di guida" sono soppresse;
  • c)Al comma 4 dopo le parole: "gruppo sanguigno" sono aggiunte le seguenti: ", qualora annotato,".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art173 · fonte del testo