Art. 4 — Modalità di funzionamento
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1999 al 2 aprile 2008. 233 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La Cabina e' convocata dal presidente ogni volta che si rende necessario, e comunque almeno una volta al mese; e' convocata, altresi', su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa, nonche' l'ordine del giorno della discussione. La documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione. La riunione e' valida con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Ai componenti della Cabina non e' consentito farsi sostituire da rappresentanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il compenso e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che stabilisce anche la misura del gettone di presenza da corrispondere a tutti i componenti per le riunioni collegiali. Ai componenti della Cabina chiamati ad integrarne la composizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, spetta solo la corresponsione del gettone di presenza. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale. Alle riunioni della Cabina assiste un funzionario verbalizzante appartenente all'ufficio di supporto amministrativo di cui all'articolo 7.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-09;61~art4 · fonte del testo
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