Art. 2 — Competenze
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1999 al 2 aprile 2008. 548 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e promozione di cui all'articolo 1, la Cabina collabora con le altre strutture del Ministero, con le amministrazioni dello Stato e con le altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle loro competenze istituzionali, cooperando con le stesse al fine di favorire il piu' efficace utilizzo dei fondi strutturali. In particolare, la Cabina:
tolto: a) opera come struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni centrali e regionali e per gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ai fini di promuovere le iniziative in materia di utilizzazione dei predetti fondi, e intrattiene rapporti con gli organismi comunitari per l'esame delle problematiche generali relative ai suddetti fondi, ferme restando le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero quale organismo responsabile del coordinamento degli interventi cofinanziati;
tolto: b) promuove e coordina la cooperazione fra le amministrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, tramite la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi;
tolto: c) effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini anche dell'adozione di politiche per il miglior utilizzo dei fondi strutturali comunitari e fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'individuazione dei motivi degli eventuali ritardi e l'indicazione delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause;
tolto: d) elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi;
tolto: e) promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
tolto: f) propone metodologie uniformi nell'ambito della pubblica amministrazione finalizzate alla programmazione della spesa concernente i fondi strutturali da parte dei soggetti pubblici interessati;
tolto: g) effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatorie e procedurali piu' efficaci;
tolto: h) assicura la cooperazione con le Cabine di regia regionali, nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche allo scopo di acquisire dati sulle problematiche di interesse generale e sull'attuazione degli interventi connessi con i fondi strutturali;
tolto: i) studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione piu' efficaci. Nell'ambito della Cabina sono attribuiti al collegio la competenza a deliberare le linee e gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle attivita' dell'organo. In particolare, il collegio:
tolto: a) definisce gli obiettivi concreti ed i programmi da attuare ed impartisce orientamenti generali in materia di utilizzazione delle risorse attribuite alla gestione della Cabina;
tolto: b) delibera sulla stipula di convenzioni con enti, universita', esperti ed organismi specializzati, anche stranieri, ai fini dell'approfondimento di tematiche particolari nelle materie di competenza della Cabina. Gli oneri gravano sulle risorse finanziarie assegnate alla Cabina.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-09;61~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.