Art. 3 — Nomina dei componenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1999 al 2 aprile 2008. 111 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la nomina del presidente e dei componenti della Cabina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. L'incarico dura quattro anni ed e' revocabile. Il mutamento nella direzione degli uffici che costituiscono titolo per la nomina nella Cabina determina la sostituzione del componente con il nuovo titolare dell'ufficio. Con decreto del Ministro, la composizione del collegio per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, e' integrata con altri componenti in rappresentanza delle competenti amministrazioni di settore, designati dai rispettivi Ministri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-09;61~art3 · fonte del testo
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