Art. 18
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17, i capi interi di selvaggina di grossa taglia non scuoiati devono:
tolto: a) soddisfare le condizioni di cui all'art. 5, comma 2;
tolto: b) essere inviati, dopo l'effettuazione con esito favorevole dei controlli previsti, in vincolo sanitario esclusivamente presso un centro di lavorazione o un macello riconosciuti ai sensi dell'art. 7, per il successivo scuoiamento e per il completamento dell'ispezione post mortem comprensivo dell'esame per la ricerca delle trichinelle nelle specie soggette ad infestazione del parassita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art18 · fonte del testo
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