Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino alla emanazione delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 16, comma 1, e ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, le importazioni di capi interi di selvaggina e delle relative carni sono soggette alle norme nazionali in materia di importazione sempre che tali norme non siano piu' favorevoli di quelle previste al capo II. Il successivo scambio di capi interi di selvaggina e delle relative carni, effettuato a seguito di importazioni avvenute in applicazione del comma 1, e' consentito solo sulla base di un accordo preliminare con lo Stato membro di destinazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art17 · fonte del testo
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