Il segretario Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 32 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria. Il segretario e' coadiuvato dal personale addetto all'ufficio di segreteria in numero adeguato alle necessita' dell'istituto.

Testo vigente dal 10 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457~art11 · fonte del testo