[1]Segretario

[2]Il segretario dell'Istituto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419:

  • a)assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto;
  • b)sovrintende sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;
  • c)e' responsabile del personale secondo quanto indicato dal regolamento;
  • d)predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;
  • e)sulla base delle proposte e delle deliberazioni del consiglio direttivo e d'intesa col presidente predispone annualmente la stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituto;
  • f)firma, secondo le norme di cui ai successivi articoli 34 e 35, gli ordini di incasso e i titoli di spesa;
  • g)partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Testo vigente dal 9 dicembre 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501~art16 · fonte del testo