Servizio interno di monitoraggio e valutazione 1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dall'Agenzia, e' istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicita' dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale. 3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni e' stabilito, su proposta del Direttore generale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

Testo vigente dal 21 settembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;207~art12 · fonte del testo