Art. 13 — Ufficio relazioni con il pubblico
E' istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazionedi cui all'art. 14, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile per le relazioni con il pubblico.
Testo vigente dal 31 gennaio 1996
