Art. 8 — Modifiche all'art. 127

L'art. 127, comma 2, e' sostituito dal seguente: "Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.". L'art. 127, comma 4, e' sostituito dal seguente: "Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.".

Testo vigente dal 13 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575~art8 · fonte del testo