All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)). In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

  • a)atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • b)certificato di cittadinanza italiana;
  • c)documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
  • d)documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Testo vigente dal 30 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1994 al 30 marzo 2001. 35 parole tolte, 11 parole aggiunte.

All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. tolto: Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita aggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572~art8 · fonte del testo