L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.

Testo vigente dal 4 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572~art9 · fonte del testo