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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1996 al 31 maggio 2003. 634 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In conformita' all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3950/1992, che prevede la facolta', per lo Stato membro, di applicare misure che consentano un trasferimento delle quote indipendentemente dall'azienda, specificatamente allo scopo di perseguire la ristrutturazione del settore, la facolta' di trasferire la quota indipendentemente dall'azienda e' concessa agli operatori agricoli nel rispetto dei criteri obiettivi e nell'ambito dei limiti territoriali di seguito determinati. La facolta' di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 468/1992, puo' essere esercitata soltanto a condizione che i trasferimenti avvengano all'interno di ciascuna regione e senza comportare spostamenti di quote dalle aree montane o svantaggiate alle altre aree o viceversa. Tali limitazioni non si applicano, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 468/1992, nel caso in cui l'acquirente sia ubicato in zone montane. La possibilita' di acquisto o affitto di cui al comma 1 e' altresi' limitata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 468/1992 alle aziende la cui produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 23 OTTOBRE 1996 aggiunto: 28 MARZO 2003, N. tolto: 552, CONVERITO aggiunto: 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 20 DICEMBRE 1996 aggiunto: 30 MAGGIO 2003, N. tolto: 642. Al fine di evitare che trasferimenti di quote senza azienda possano determinare aumenti della produzione lattiera, i produttori, titolari di quota, per i quali l'amministrazione abbia accertato l'abbandono della produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota, restano esclusi, fatta salva l'applicazione del comma 9, dalla possibilita' di cedere o affittare la propria quota. Non possono comunque essere considerati produttori ai fini del presente regolamento coloro che, non avendo commercializzato latte o prodotti lattieri nel corso della campagna 1988-89, sono da considerarsi non piu' in produzione e ad essi non puo' essere attribuita la titolarita' di alcuna quota. Ai fini di verificare la sussistenza del diritto alla titolarita' della quota, l'eventuale abbandono della produzione e' accertato nell'ambito di un periodo di osservazione di dodici mesi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992, salvi i casi di forza maggiore o di impossibilita' sopravvenuta di cui al medesimo art. 2, comma 4, antecedenti il termine massimo del 30 novembre 1993, previsto per l'esercizio del diritto di cessione o locazione della quota relativamente al periodo 1993-94. Pertanto, si procede alla sospensione della quota di cui figurano titolari i produttori diversi da quelli contemplati al comma 6, che abbiano cessato la produzione nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993. Nei confronti dei produttori di cui al comma 7 si provvede all'esito degli accertamenti, alla revoca dell'assegnazione della quota, fatta salva la possibilita' di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di fatture od altra documentazione commerciale, che l'imprenditore abbia prodotto e commercializzato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993 una quantita' di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza. I produttori che, nelle more del procedimento di cui al comma 7, volessero alienare o affittare la propria quota, comunque entro il termine del 30 novembre di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 468/1992, sono tenuti ad inviare all'AIMA, contestualmente alla comunicazione di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento, idonea prova documentale di avere prodotto e commercializzato latte o prodotti lattieri nel suddetto periodo di osservazione. Le parti acquirenti e locatarie hanno l'onere di accertare la sussistenza, in capo al cedente o al locatore, del requisito della titolarita' della quota ai sensi del presente regolamento. Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono nella riserva nazionale, la cui disciplina giuridica e' determinata con successivo regolamento ministeriale, per essere riutilizzate con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate, ed in particolare per quelle di montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione. aggiunto: 119

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art17 · fonte del testo