Art. 18 — Vendita della quota
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1996 al 31 maggio 2003. 427 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il produttore puo' vendere totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992, e dal presente regolamento. Possono essere ceduti i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 23 OTTOBRE 1996 aggiunto: 28 MARZO 2003, N. tolto: 552, CONVERITO aggiunto: 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 20 DICEMBRE 1996 aggiunto: 30 MAGGIO 2003, N. tolto: 642. La vendita della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata con firme autenticate da allegarsi in copia alla comunicazione che l'acquirente della quota e' tenuto ad inviare entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, della citata legge, con raccomandata, alla regione ove e' ubicata l'azienda. Comunicazione dell'avvenuta vendita deve essere altresi' fatta dalle parti interessate all'AIMA. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente le vendite concluse entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate alle regioni ed all'AIMA entro il 15 dicembre. Le regioni, verificata l'idoneita' della predetta documentazione, ed il rispetto normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco delle vendite perfezionatesi entro il 30 novembre dell'anno precedente, evidenziando la riduzione del 15 per cento prescritta dal comma 10 dell'art. 10 della legge n. 468/1992, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al precedente comma, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto della vendita corrisponda effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla legge n. 468/1992. Il controllo dell'AIMA puo' comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo. La validita' della cessione delle quote latte e' subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA entro il 28 febbraio 1994 invia ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati. Qualora le regioni procedano all'attribuzione di nuove quote ai soggetti di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992 utilizzando la riserva regionale, informano l'AIMA al fine dell'aggiornamento dei bollettini, con la comunicazione di cui al precedente comma 9. aggiunto: 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art18 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.