Art. 16 — Controlli
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 31 maggio 2003. 392 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le regioni effettuano un controllo sistematico, mediante procedure informatizzate, di tutte le dichiarazioni trasmesse ai sensi dei precedenti articoli 7 e 13. Tale controllo e' finalizzato ad individuare eventuali discordanze con il contenuto dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 ed a consentire un puntuale riscontro dei versamenti effettuati dagli acquirenti e dai produttori. Le regioni effettuano inoltre specifici controlli presso gli acquirenti, i produttori e le associazioni di produttori, con le modalita' appresso indicate. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza. L'accesso nelle sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali e' inteso a consentire ispezioni documentali, verifiche e riscontri utili per la rilevazione di eventuali infrazioni. Tali controlli vertono, per quanto riguarda gli acquirenti ed i produttori, sulla contabilita' specifica tenuta, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, i cui dati debbono trovare riscontro nella documentazione commerciale, nella contabilita' generale, nei registri IVA e nel libro magazzino, se obbligatorio, nonche' nella contabilita' che l'imprenditore tiene in relazione alle dimensioni e alla natura dell'impresa. La contabilita' specifica tenuta ai sensi del precedente art. 10 deve altresi' trovare piena corrispondenza nelle dichiarazioni di cui al comma 1. A tal fine ogni regione acquisisce dalle altre regioni gli elementi relativi alle dichiarazioni dell'acquirente riguardanti produttori la cui azienda e' ubicata nel territorio delle regioni stesse. I controlli relativi alle associazioni di produttori vertono sui libri sociali, in particolare sul libro dei soci, che consente la verifica del movimento dei soci (ammissione, recesso, decadenza, ecc.) e sul libro del consiglio di amministrazione che consente la verifica dei verbali delle deliberazioni. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, di cui all'allegato fac-simile 6, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite nonche' le osservazioni o riserve apposte dai titolari o rappresentanti dell'azienda sottoposta a controllo. Questi ultimi devono sottoscrivere il verbale ovvero far constatare i motivi della mancata sottoscrizione. Agli stessi deve essere rilasciata copia del verbale. Il numero dei controlli effettuati ai sensi del comma 3 non deve essere inferiore, ogni anno, al 40 per cento del numero degli acquirenti ed al 5 per cento del numero dei produttori titolari di una quota vendite dirette presenti nel territorio regionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art16 · fonte del testo
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