Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 31 maggio 2003. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Gli acquirenti che effettuano il pagamento del prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'art. 5 della legge n. 468/1992, considerato anche quanto disposto nell'art. 12, comma 4, del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di una ulteriore somma, pari al 30 per cento del prelievo dovuto. Gli acquirenti devono inoltre versare gli interessi, applicando il tasso ufficiale di sconto in vigore l'ultimo giorno entro il quale il versamento doveva essere effettuato, calcolati sull'intero prelievo dovuto. Gli interessi decorrono dal termine entro cui il versamento doveva essere effettuato. L'importo di cui al comma 1 e gli interessi devono essere versati separatamente dal prelievo supplementare, secondo modalita' prescritte dalle regioni. Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 536/1993 provvedono a far affluire separatamente i predetti importi all'AIMA, indicando distintamente le somme ascrivibili all'applicazione del comma 1 e gli interessi. Le regioni, nell'ambito delle loro funzioni di controllo, garantiscono la puntuale osservanza delle presenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le vendite dirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art15 · fonte del testo