1. Il Fondo, attraverso un'adeguata attivita' informativa, collabora con le amministrazioni interessate ai fini della piena e prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, delle risorse comunitarie disponibili per l'intervento strutturale. 2. Il Fondo promuove, presso le amministrazioni interessate, l'adozione di iniziative congiunte, anche in collegamento con gli operatori privati, nonche' la realizzazione dei criteri comunitari dell'intervento strutturale, con particolare riguardo alla complementarieta' delle risorse finanziarie e alla integrazione intersettoriale degli interventi. 3. Fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, il Fondo collabora per l'attuazione dei controlli comunitari, diretti anche ad accertare la qualita' e la proficuita' dell'intervento, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Nel quadro di detta collaborazione, il Fondo promuove intese tra il sistema informativo di cui all'art. 12 e i competenti organi comunitari per attivare un sistematico flusso di informazioni, quale presupposto per un piu' proficuo svolgimento dei controlli stessi.
Testo vigente dal 1 febbraio 1989
