1. Le amministrazioni statali e regionali competenti inviano al Fondo, entro il 31 maggio di ciascun anno, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, delle presumibili esigenze finanziarie necessarie ad assicurare l'attuazione in Italia delle politiche comunitarie nell'anno successivo, tenuto conto delle effettive potenzialita' di attuazione. 2. Il Fondo fornisce al CIPE tutte le informazioni contabili occorrenti per la determinazione del fabbisogno finanziario, statale e regionale, necessario per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Testo vigente dal 1 febbraio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-29;568~art13 · fonte del testo