1. Al fine di consentire in via permanente la raccolta e la elaborazione automatica dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e le Comunita' europee, nonche' la rilevazione degli elementi concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunita' europee e tutte le competenti amministrazioni statali e regionali trasmettono al Fondo, sulla base degli schemi che verranno appositamente predisposti e alle scadenze all'uopo stabiliti dallo stesso, gli elementi informativi necessari al proficuo e coordinato funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato di cui si avvale detto Fondo. 2. Per il raggiungimento delle proprie finalita' il Fondo provvede a stabilire gli opportuni contatti con i competenti uffici delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 1 febbraio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-29;568~art12 · fonte del testo